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Diamo risposte concrete alle tue esigenze

In questa sezione trovi le risposte alle domande più frequenti sulla registrazione del marchio, i costi, la durata e le modalità di tutela.

Troverai indicazioni chiare per comprendere come funziona la registrazione e quali sono gli aspetti principali da considerare.

Il titolare di un marchio registrato può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica (impresa individuale, società, o associazione). Non è necessario essere titolari di Partita Iva per chiedere la registrazione del proprio marchio.

La registrazione in Italia attribuisce al titolare dello stesso tutti i diritti connessi all’uso esclusivo del marchio con l’unico limite dei confini del territorio nazionale. Quindi per proteggere anche all’estero il tuo marchio sarebbe opportuno registrare il cosiddetto “marchio dell’U.e.” valido per tutti i Paesi della comunità europea.

Dipende dal mercato a cui si rivolge la tua azienda, dal quale, naturalmente, derivano le esigenze di tutela del marchio attraverso il quale identifichi i tuoi prodotti o servizi. Se la tua attività si svolge all’interno dei confini del territorio nazionale e non esporti all’estero con molta probabilità potrebbe essere sufficiente la registrazione del marchio italiano. Se, invece, la tua attività prevede contatti anche con l’estero potrebbe essere più opportuno per te registrare il marchio dell’U.e. con una validità estesa a tutti i paesi della comunità europea.

No, non esiste una registrazione mondiale del marchio. Tuttavia, con la domanda di registrazione del marchio internazionale si può estendere l’efficacia di un marchio già depositato, ad esempio in Italia o per l’U.e., ad altri Paesi contemporaneamente, che devono essere designati specificamente.

Il diritto di esclusiva sul marchio è conferito alla registrazione, ma gli effetti di questa decorrono dalla data di deposito della domanda. Pertanto, dal giorno del deposito della domanda (entro 24/h dal momento in cui ci fornirai la documentazione richiesta), il tuo marchio potrà godere di tutti i diritti di privativa connessi.

I relativi diritti durano 10 anni a decorrere dalla data del deposito, ma la registrazione può essere rinnovata alla scadenza dal suo titolare o dall’eventuale avente causa.

No. Una volta depositato il marchio non è dovuta più alcuna spesa sino alla scadenza dei dieci anni. A quella data poi il titolare del marchio deciderà se rinnovare o meno per un eguale periodo decennale la registrazione stessa.

I diritti di esclusiva, con la registrazione del marchio non sono validi per qualsiasi prodotto o servizio offerto dall’azienda ma riguardano soltanto i prodotti o i servizi indicati al momento della domanda di registrazione ed i prodotti o servizi a questi affini, come classificati secondo la cosiddetta “Classificazione di Nizza”.

Entrambe le soluzioni sono valide. La scelta tra l’una o l’altra versione può essere suggerita dalla tipologia di marchio e dal carattere distintivo attribuito al colore. Se non esiste un colore dominante che identifica il marchio, la registrazione del marchio in bianco e nero può essere la soluzione ideale. Se, invece, il colore comunica l’identità del marchio, allora può essere opportuno registrare il marchio nella versione a colori.

No, non cambia, per la registrazione del marchio italiano o del marchio dell’U.e.. Soltanto la tassa di deposito della domanda di registrazione del marchio internazionale subisce una variazione: CHF 653 per il marchio in bianco e nero e CHF 903 per il marchio a colori.

No, per il principio di certezza del diritto. I diritti di esclusiva sul marchio decorrono dalla data di deposito, per cui non è consentito ampliare la portata di tali diritti in futuro, perché tale ampliamento non potrebbe avere effetti retroattivi. In caso di necessità si dovrebbe depositare una nuova domanda di registrazione del marchio per le nuove classi.

A seguito del deposito si apre il procedimento di registrazione. L’Ufficio competente verifica la registrabilità del marchio e pubblica la relativa domanda nel Bollettino Ufficiale dei marchi. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione, i terzi titolari di eventuali diritti anteriori potranno presentare un’opposizione alla sua concessione. Trascorso tale periodo in assenza di contestazioni, l’Ufficio delibera la registrazione del marchio, in circa 4 mesi dalla data di deposito, da cui decorrono, in ogni caso, i diritti di esclusiva sul marchio.

Sì, è possibile, tramite il deposito di una domanda di registrazione del marchio dell’U.e., oppure tramite il deposito di una domanda di registrazione del marchio internazionale, se si intende estendere la validità del marchio contemporaneamente anche ad ulteriori Paesi extracomunitari.

Sì, in tutti i casi in cui un terzo dovesse utilizzare un marchio confondibile con il marchio anteriore registrato, a causa della scritta o del logo. In tal caso il titolare del marchio registrato può tutelare gli elementi distintivi del proprio marchio vietandone l’uso al terzo. In caso marchio combinato, costituito da un’immagine grafica e da una scritta, si può valutare, a seconda dei casi, se registrare anche il marchio verbale, costituito dalle sole parole che lo costituiscono.

Sì, è opportuno depositare la domanda di registrazione del marchio il prima possibile! I diritti di esclusiva decorrono dal momento del deposito. Pertanto, se si inizia ad utilizzare un marchio senza averlo registrato, potrebbe accadere che altri registrino un marchio simile o identico al tuo, acquisendo un’anteriorità che potrebbe pregiudicare la tua futura domanda di registrazione del marchio.

Sì, senza dubbio! Il costo per ottenere la registrazione è minimo, se rapportato alla durata decennale dei diritti acquisiti ed all’efficacia degli stessi.

Sì, perché la registrazione del nome a dominio non mi consente di acquisire il diritto esclusivo sul nome. Senza la registrazione del marchio, non potrei vietare a terzi di usare nomi simili o identici per altri nomi a dominio con estensione diversa, né l’uso dello stesso come pagine social.

Rischi che un tuo concorrente possa copiare il tuo marchio senza che tu possa impedirgliene l’uso.

Il deposito del marchio ti consente di chiedere al tuo concorrente, prima con lettera/diffida stragiudiziale, la cessazione immediata dell’uso da parte sua, e nel caso in cui la tua intimazione non dovesse avere esito positivo, potrai richiedere all’autorità un provvedimento d’urgenza che inibisca al concorrente l’uso del marchio in contestazione.

Se hai già depositato la domanda di registrazione del tuo marchio puoi proporre opposizione alla registrazione del marchio simile, depositato successivamente al tuo, chiedendo che l’Ufficio respinga la domanda di registrazione depositata dal terzo.

Se il deposito della tua domanda di registrazione è antecedente a quella del tuo concorrente puoi chiedere all’autorità giudiziaria di dichiarare la nullità del suo marchio, anche se registrato.

Sì, certo! Il nostro Studio Legale è composto da Avvocati, abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, esperti in materia di Proprietà Intellettuale. Assistiamo i nostri Clienti dinanzi alle autorità competenti, ovvero, in materia di marchi, l’autorità giudiziaria o gli Uffici amministrativi competenti per la registrazione, in Italia e all’estero.

Dipende! Se la versione utilizzata non altera il carattere distintivo del marchio registrato, la risposta è positiva. In tal caso l’uso della versione modificata equivale all’uso del marchio registrato. Se, invece, la versione utilizzata, ad esempio a seguito di re-branding, altera il carattere distintivo del marchio registrato, tale versione non sarebbe utile per dimostrare l’uso del marchio registrato, con il rischio di decadere dai diritti di esclusiva acquisiti con la registrazione.

Sì, in qualsiasi momento posso trasferire la proprietà del marchio ad un altro soggetto. Il marchio è un bene mobile registrato, e, come tale, il titolare può cedere, a titolo oneroso o a titolo gratuito il marchio a terzi. Il cessionario ne curerà la trascrizione presso il Registro pubblico dei Marchi.

Per i primi 5 anni a decorrere dalla registrazione del marchio, il titolare non ha nessun obbligo di utilizzo dello stesso. Trascorsi 5 anni dalla registrazione, è bene che il titolare del marchio registrato inizi ad utilizzarlo, perché, altrimenti, potrebbe essere dichiarata la decadenza dei diritti di esclusiva sul marchio.

No, entro la scadenza decennale della validità del marchio registrato, si deve depositare un’istanza di rinnovo e provvedere al pagamento delle relative tasse per prorogare di un ulteriore decennio la validità del marchio, e così di decennio in decennio.

Perché la registrazione del marchio non equivale necessariamente a validità dello stesso. È opportuna, pertanto, la consulenza di un professionista che possa guidarti al meglio nella domanda di registrazione del marchio evitando di distogliere energie preziose senza raggiungere il risultato sperato.

Il titolare di un marchio registrato può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica (impresa individuale, società, o associazione). Non è necessario essere titolari di Partita Iva per chiedere la registrazione del proprio marchio.

La registrazione in Italia attribuisce al titolare dello stesso tutti i diritti connessi all’uso esclusivo del marchio con l’unico limite dei confini del territorio nazionale. Quindi per proteggere anche all’estero il tuo marchio sarebbe opportuno registrare il cosiddetto “marchio dell’U.e.” valido per tutti i Paesi della comunità europea.

Dipende dal mercato a cui si rivolge la tua azienda, dal quale, naturalmente, derivano le esigenze di tutela del marchio attraverso il quale identifichi i tuoi prodotti o servizi. Se la tua attività si svolge all’interno dei confini del territorio nazionale e non esporti all’estero con molta probabilità potrebbe essere sufficiente la registrazione del marchio italiano. Se, invece, la tua attività prevede contatti anche con l’estero potrebbe essere più opportuno per te registrare il marchio dell’U.e. con una validità estesa a tutti i paesi della comunità europea.

No, non esiste una registrazione mondiale del marchio. Tuttavia, con la domanda di registrazione del marchio internazionale si può estendere l’efficacia di un marchio già depositato, ad esempio in Italia o per l’U.e., ad altri Paesi contemporaneamente, che devono essere designati specificamente.

Il diritto di esclusiva sul marchio è conferito alla registrazione, ma gli effetti di questa decorrono dalla data di deposito della domanda. Pertanto, dal giorno del deposito della domanda (entro 24/h dal momento in cui ci fornirai la documentazione richiesta), il tuo marchio potrà godere di tutti i diritti di privativa connessi.

I relativi diritti durano 10 anni a decorrere dalla data del deposito, ma la registrazione può essere rinnovata alla scadenza dal suo titolare o dall’eventuale avente causa.

No. Una volta depositato il marchio non è dovuta più alcuna spesa sino alla scadenza dei dieci anni. A quella data poi il titolare del marchio deciderà se rinnovare o meno per un eguale periodo decennale la registrazione stessa.

I diritti di esclusiva, con la registrazione del marchio non sono validi per qualsiasi prodotto o servizio offerto dall’azienda ma riguardano soltanto i prodotti o i servizi indicati al momento della domanda di registrazione ed i prodotti o servizi a questi affini, come classificati secondo la cosiddetta “Classificazione di Nizza”.

Il deposito del marchio ti consente di chiedere al tuo concorrente, prima con lettera/diffida stragiudiziale, la cessazione immediata dell’uso da parte sua, e nel caso in cui la tua intimazione non dovesse avere esito positivo, potrai richiedere all’autorità un provvedimento d’urgenza che inibisca al concorrente l’uso del marchio in contestazione.

Rischi che un tuo concorrente possa copiare il tuo marchio senza che tu possa impedirgliene l’uso.

Se hai già depositato la domanda di registrazione del tuo marchio puoi proporre opposizione alla registrazione del marchio simile, depositato successivamente al tuo, chiedendo che l’Ufficio respinga la domanda di registrazione depositata dal terzo.

Se il deposito della tua domanda di registrazione è antecedente a quella del tuo concorrente puoi chiedere all’autorità giudiziaria di dichiarare la nullità del suo marchio, anche se registrato.

Perché la registrazione del marchio non equivale necessariamente a validità dello stesso. È opportuna, pertanto, la consulenza di un professionista che possa guidarti al meglio nella domanda di registrazione del marchio evitando di distogliere energie preziose senza raggiungere il risultato sperato.

A seguito del deposito si apre il procedimento di registrazione. L’Ufficio competente verifica la registrabilità del marchio e pubblica la relativa domanda nel Bollettino Ufficiale dei marchi. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione, i terzi titolari di eventuali diritti anteriori potranno presentare un’opposizione alla sua concessione. Trascorso tale periodo in assenza di contestazioni, l’Ufficio delibera la registrazione del marchio, in circa 4 mesi dalla data di deposito, da cui decorrono, in ogni caso, i diritti di esclusiva sul marchio.

Sì, è possibile, tramite il deposito di una domanda di registrazione del marchio dell’U.e., oppure tramite il deposito di una domanda di registrazione del marchio internazionale, se si intende estendere la validità del marchio contemporaneamente anche ad ulteriori Paesi extracomunitari.

Sì, in tutti i casi in cui un terzo dovesse utilizzare un marchio confondibile con il marchio anteriore registrato, a causa della scritta o del logo. In tal caso il titolare del marchio registrato può tutelare gli elementi distintivi del proprio marchio vietandone l’uso al terzo. In caso marchio combinato, costituito da un’immagine grafica e da una scritta, si può valutare, a seconda dei casi, se registrare anche il marchio verbale, costituito dalle sole parole che lo costituiscono.

Sì, è opportuno depositare la domanda di registrazione del marchio il prima possibile! I diritti di esclusiva decorrono dal momento del deposito. Pertanto, se si inizia ad utilizzare un marchio senza averlo registrato, potrebbe accadere che altri registrino un marchio simile o identico al tuo, acquisendo un’anteriorità che potrebbe pregiudicare la tua futura domanda di registrazione del marchio.

Sì, senza dubbio! Il costo per ottenere la registrazione è minimo, se rapportato alla durata decennale dei diritti acquisiti ed all’efficacia degli stessi.

Sì, in qualsiasi momento posso trasferire la proprietà del marchio ad un altro soggetto. Il marchio è un bene mobile registrato, e, come tale, il titolare può cedere, a titolo oneroso o a titolo gratuito il marchio a terzi. Il cessionario ne curerà la trascrizione presso il Registro pubblico dei Marchi.

Per i primi 5 anni a decorrere dalla registrazione del marchio, il titolare non ha nessun obbligo di utilizzo dello stesso. Trascorsi 5 anni dalla registrazione, è bene che il titolare del marchio registrato inizi ad utilizzarlo, perché, altrimenti, potrebbe essere dichiarata la decadenza dei diritti di esclusiva sul marchio.

Dipende! Se la versione utilizzata non altera il carattere distintivo del marchio registrato, la risposta è positiva. In tal caso l’uso della versione modificata equivale all’uso del marchio registrato. Se, invece, la versione utilizzata, ad esempio a seguito di re-branding, altera il carattere distintivo del marchio registrato, tale versione non sarebbe utile per dimostrare l’uso del marchio registrato, con il rischio di decadere dai diritti di esclusiva acquisiti con la registrazione.

Sì, perché la registrazione del nome a dominio non mi consente di acquisire il diritto esclusivo sul nome. Senza la registrazione del marchio, non potrei vietare a terzi di usare nomi simili o identici per altri nomi a dominio con estensione diversa, né l’uso dello stesso come pagine social.

No, entro la scadenza decennale della validità del marchio registrato, si deve depositare un’istanza di rinnovo e provvedere al pagamento delle relative tasse per prorogare di un ulteriore decennio la validità del marchio, e così di decennio in decennio.

Entrambe le soluzioni sono valide. La scelta tra l’una o l’altra versione può essere suggerita dalla tipologia di marchio e dal carattere distintivo attribuito al colore. Se non esiste un colore dominante che identifica il marchio, la registrazione del marchio in bianco e nero può essere la soluzione ideale. Se, invece, il colore comunica l’identità del marchio, allora può essere opportuno registrare il marchio nella versione a colori.

No, non cambia, per la registrazione del marchio italiano o del marchio dell’U.e.. Soltanto la tassa di deposito della domanda di registrazione del marchio internazionale subisce una variazione: CHF 653 per il marchio in bianco e nero e CHF 903 per il marchio a colori.

No, per il principio di certezza del diritto. I diritti di esclusiva sul marchio decorrono dalla data di deposito, per cui non è consentito ampliare la portata di tali diritti in futuro, perché tale ampliamento non potrebbe avere effetti retroattivi. In caso di necessità si dovrebbe depositare una nuova domanda di registrazione del marchio per le nuove classi.

Sì, certo! Il nostro Studio Legale è composto da Avvocati, abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, esperti in materia di Proprietà Intellettuale. Assistiamo i nostri Clienti dinanzi alle autorità competenti, ovvero, in materia di marchi, l’autorità giudiziaria o gli Uffici amministrativi competenti per la registrazione, in Italia e all’estero.

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